In caso di scioglimento, deliberato dall’Assemblea, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni del Collegio dei Probiviri.
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Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione ed è conservato in apposito volume recante la raccolta dei regolamenti dell’Associazione. Dell’approvazione è data conoscenza ai soci nelle forme opportune.